Art. 2.
(Fondo per gli incentivi fiscali in favore dei soggetti residenti nei comuni della Valle di Susa e per le imprese industriali, commerciali, artigiane, turistiche e agricole).

      1. Per i soggetti residenti nei comuni della Valle di Susa nonché per le imprese industriali, commerciali, artigiane, turistiche e agricole situate nella medesima Valle, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2007, un fondo finalizzato all'erogazione di incentivi fiscali.
      2. Le risorse del fondo di cui al comma 1, nei limiti di spesa previsti dal comma 6, sono destinate alla copertura delle minori entrate derivanti:

          a) da misure agevolative concernenti l'imposta comunale sugli immobili situati nei comuni della Valle di Susa destinati ad abitazione principale o ad attività economiche;

 

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          b) da misure agevolative concernenti l'imposta di registro per l'acquisto di immobili situati nei comuni della Valle di Susa destinati ad abitazione principale o ad attività economiche;

          c) dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, ai trasferimenti, a qualsiasi titolo, di terreni agricoli e relative pertinenze, situati nei comuni della Valle di Susa;

          d) da incentivi e da premi in favore dei residenti nei comuni della Valle di Susa che intendono recuperare il patrimonio abitativo dei medesimi comuni, ovvero avviare in essi un'attività economica;

          e) dalla determinazione del reddito d'impresa per le attività industriali, artigiane, commerciali, turistiche e per i pubblici esercizi, operanti nel territorio dei comuni della Valle di Susa, con un volume di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nell'anno precedente, inferiore a 80.000 euro, ridotto al 50 per cento per gli anni d'imposta successivi al 2007;

          f) dalla determinazione del credito d'imposta del valore dei nuovi investimenti a favore delle imprese operanti nei comuni della Valle di Susa, applicato nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione europea, che investono nel miglioramento della propria attività, in particolare per l'adeguamento e per l'ammodernamento degli impianti e delle attrezzature esistenti ovvero per la realizzazione di nuovi insediamenti;

          g) dall'applicazione del limite di esonero pari a 10.000 euro, per i produttori agricoli che esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni della Valle di Susa o comunque interessati dalla tratta ferroviaria dell'alta velocità Torino-Lione nonché nei comuni direttamente confinanti con la linea ferroviaria della Valle di Susa, dell'IVA di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica

 

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26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

      3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede, altresì, annualmente all'individuazione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle risorse tra i comuni interessati dalla tratta ferroviaria di cui all'articolo 1 ai fini della concessione delle agevolazioni previste dal comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del presente articolo.
      4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri, le modalità e i limiti per il riconoscimento del credito d'imposta previsto dal comma 2, lettera f), a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 e nei limiti di spesa fissati dal comma 6, a favore delle attività turistiche, artigianali, culturali, sportive, ricreative e sociali esercitate nel territorio dei comuni della Valle di Susa.
      5. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 3 e 4 sono trasmessi, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
      6. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 40 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Per gli anni successivi al 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.